NOVITA’ PER LE IMPRESE A SEGUITO DELL’AGGIORNAMENTO E DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
Il 19 giugno 2017, è stato pubblicato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante norme di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.
Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio, riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007, in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).
L’intervento legislativo fornisce una definizione del termine “riciclaggio”, intendendo per tale condotta una pluralità di attività illecite, tra cui si annoverano:
Il decreto attuativo della IV direttiva UE prevede, peraltro, alcune novità per i soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio.
Oltre agli intermediari finanziari ed i soggetti assimilati, sono chiamati ad adempiere, agli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio, anche, le società di investimento a capitale fisso (SICAF).
Le nuove regole valgono, altresì, per i revisori legali e le società di revisione legale, con o senza incarichi di revisione legale su Enti sottoposti al regime intermedio.
La principale novità consiste nel fatto che non è, più, previsto l’obbligo di tenuta dell’archivio unico antiriciclaggio ed, inoltre, sono stati modificati i criteri da adottare, per l’individuazione del titolare effettivo della prestazione.
La riforma legislativa ha previsto, altresì, la individuazione di taluni indicatori specifici, aventi ad oggetto la presenza di un c.d “fattore rischio” di riciclaggio qualificabile come basso, ovvero, elevato, in base alla situazione soggettiva del cliente.
Fino al 3 luglio 2017, erano previsti criteri generali per valutare il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:
1) In relazione al cliente:
2) In relazione all’operazione:
A partire dal 4 luglio 2017, il decreto legislativo definisce specifici indici per comprendere se il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo sia basso, ovvero, elevato.
A tal fine, gli indici di basso rischio sono suddivisi per:
Con riguardo, invece, agli indici di alto rischio, fino al 3 luglio 2017, si doveva procedere con misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nel caso in cui il cliente non era fisicamente presente, salvo che il cliente era, già, stato identificato inrelazione a un rapporto in essere, a patto che le informazioni esistenti fossero aggiornate.
Tali operazioni erano imputate al soggetto titolare del rapporto al quale si riferivano.
Dal 4 luglio 2017, le autorità di vigilanza dei singoli settori possono individuare ulteriori fattori di rischio.
Bisognerà, comunque, procedere con l’adeguata verifica rafforzata in caso di:
Relativamente, invece, agli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, dal 4 luglio 2017, è previsto che, se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è basso, la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all’instaurazione del rapporto o al conferimento dell’incarico, per lo svolgimento di una prestazione professionale.
Tuttavia, bisognerà provvedere all’acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo dei dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione, nonché, completare le procedure di verifica dell’identità dei medesimi, entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico.
Se, trascorsi 30 giorni, venga riscontrata l’impossibilità oggettiva della verifica dell’identità del cliente, i soggetti obbligati dovranno astenersi dal compiere l’operazione richiesta e dovranno valutare se effettuare o meno una segnalazione di operazione sospetta.
In ordine agli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sarà necessario assicurare un monitoraggio, continuo e costante, del rapporto con l’ente creditizio o l’istituto finanziario corrispondente.
Gli intermediari, bancari e finanziari, non potranno, dunque, aprire o mantenere, con banche di comodo, conti di corrispondenza, nemmeno in modo indiretto.
Ed, ancora, i soggetti chiamati all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio dovranno definire procedure adatte (basate sul rischio), per determinare se il cliente sia o meno una persona politicamente esposta. In quest’ultimo caso, il beneficiario della prestazione assicurativa, ovvero, il titolare effettivo, i soggetti chiamati all’adempimento degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio dovranno, al momento del pagamento della prestazione, oppure, della cessione del contratto, informare l’alta dirigenza, prima del pagamento dei proventi della polizza, ed eseguire controlli più approfonditi sull’intero rapporto con il contraente.
Disposizioni specifiche sono previste nei confronti di soggetti convenzionati, di agenti di prestatori di servizi di pagamento, e di istituti di moneta elettronica, e che concernono:
1. Misure di controllo da adottare
2. Adempimenti posti a loro carico (tra i quali anche la comunicazione all’OAM dei dati che devono essere annotati in un apposito registro pubblico informatizzato).
Modalità differenti sono previste per effettuare le segnalazioni di operazioni sospette, a seconda che il soggetto obbligato sia:
Sanzioni
Con il decreto legislativo, attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, è cambiato, anche, l’impianto delle sanzioni che possono essere irrogate, per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa in capo ai vari attori.
Pertanto, una condotta non sarà sanzionabile, se non costituisce più un illecito in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 90/2017.
Per quanto concerne, invece, le sanzioni di carattere amministrativo, il decreto prevede, espressamente, l’applicazione del principio del favor rei.
La riforma della disciplina contiene una suddivisione, più chiara e dettagliata, della tipologia di violazioni dalle quali possa derivare l’irrogazione delle sanzioni, sia di carattere penale sia di carattere amministrativo.
Sono previste, inoltre, specifiche sanzioni, applicabili nei confronti dell’Ente, per l’ipotesi di autoriciclaggio.
Il termine previsto per concludere il procedimento sanzionatorio è pari a 2 anni, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione notificata all’amministrazione procedente.
Qualora il soggetto interessato richieda di essere udito nel corso del procedimento (necessaria la presentazione di una richiesta formale), il termine sopra indicato è prorogato di ulteriori 6 mesi.
Il procedimento si conclude con l’adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione da applicare.
È importante sottolineare come, per i procedimenti di carattere sanzionatorio che risultino pendenti al 4 luglio 2017, qualora il termine di conclusione degli stessi non sia ancora maturato, il medesimo è prorogato di ulteriori 12 mesi.
Sanzioni penali.
Maggiore attenzione è rivolta alle condotte che riguardano la falsificazione, ovvero, l’utilizzo di dati falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione.
Alcuni esempi:
1. Il soggetto che deve adempiere agli obblighi di adeguata verifica e che falsifica dati/informazioni, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché con una multa da 10.000 a 30.000 euro.
2. Il soggetto obbligato a fornire informazioni, che fornisce informazioni false, è punito con la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro
Non comportano, invece, l’applicazione di sanzioni penali le seguenti condotte:
Viene ridotto l’ammontare massimo dell’ammenda (fino a 30.000 euro, anziché, fino a 50.000 euro), nei confronti del soggetto che viola il divieto di comunicazione (al cliente, o, a soggetti terzi) della segnalazione di operazioni sospette, ovvero, dell’esistenza/probabilità di indagini o approfondimenti in ordine al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
Tra le sanzioni amministrative, invece, si rammentano le seguenti condotte:
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA E OBBLIGO DI ASTENSIONE: DAL 4 LUGLIO 2017
Le violazioni relative agli obblighi di identificazione e di acquisizione delle informazioni sul cliente, sono punite con sanzioni di carattere amministrativo (non penale), e variano a seconda che si verta o meno nell’ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero, plurime e non commesse da soggetti obbligati vigilati (bisogna far riferimento alle disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati).
Se la violazione commessa non rientra nell’ipotesi sopra descritta, va applicata una sanzione pecuniaria di 2.000 euro.
Le violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero, plurime (non commesse da soggetti obbligati vigilati), sono punite con una sanzione da 2.500 a 50.000 euro.
Le sanzioni trovano applicazione, unicamente, nei confronti dei soggetti che, dovendo astenersi dal porre in essere l’operazione/la prestazione (per impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela), compiono, in ogni caso, le operazioni, ovvero, eseguono la prestazione professionale.
L’omessa istituzione dell’archivio unico informatico (ovvero del registro della clientela) non è più sanzionabile, essendo stato abolito l’obbligo di tenuta dell’archivio unico informatico (ovvero del registro della clientela).
Il meccanismo di applicazione della sanzione è strutturato in maniera analoga a quello relativo alla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e degli obblighi di astensione.
Pertanto, in situazioni “normali”, la sanzione da applicare, di tipo pecuniario, ammonta a 2.000 euro; mentre, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero, plurime (non commesse da soggetti obbligati vigilati, per le quali bisogna far riferimento alle disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati), la sanzione va da 2.500 a 50.000 euro.
Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, dal 4 luglio 2017, la sanzione “ordinaria” ammonta a 3.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.
In presenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero, plurime (non commesse da soggetti obbligati vigilati, per le quali bisogna far riferimento alle disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati), la sanzione va da 30.000 a 300.000 euro.
Nel caso in cui tali violazioni, gravi e ripetute, abbiano apportato, anche, un vantaggio economico, l’importo massimo della sanzione viene elevato, fino al doppio dell’ammontare del vantaggio economico, a condizione che il vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, almeno pari a 450.000 euro, e, fino ad un milione di euro, nell’ipotesi in cui il vantaggio non sia determinato o determinabile.
Le sanzioni si applicano, anche, nei confronti del personale degli intermediari bancari e finanziari, nonché, delle società fiduciarie, diverse da quelle iscritte all’albo, che è tenuto all’effettuazione della comunicazione/segnalazione, ed è responsabile (anche, solamente, in via concorrenziale) dell’omessa segnalazione.
Qualora, invece, non venga data esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.
È previsto, inoltre la possibilità di pagare le sanzioni irrogate, nella misura ridotta di 1/3.
La procedura prescrive, per il destinatario del decreto sanzionatorio, la necessità di presentare una apposita richiesta al MEF, entro il termine di impugnazione del decreto.
Costui non potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni se si è, già, avvalso di tale possibilità nel corso dei 5 anni precedenti.
In caso di accoglimento, ovvero, di rigetto della richiesta di pagamento in misura ridotta delle sanzioni, il Ministero notifica, al richiedente, un apposito provvedimento (il provvedimento di accoglimento contiene, anche, l’indicazione delle somme da versare e delle modalità con cui eseguire il pagamento).
Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo (fino ad allora i termini di impugnazione del decreto sanzionatorio rimangono sospesi).
Il soggetto che non versa nei termini, ovvero, con modalità difformi, non può più beneficiare della riduzione dell’importo delle sanzioni.
Tali regole trovano applicazione nei confronti di tutti i decreti sanzionatori non ancora divenuti definitivi alla data del 4 luglio 2017.
In presenza di violazioni commesse prima del 4 luglio 2017, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta.
DALL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO AGLI OBBLIGHI DI CONVERSAZIONE
Tra le novità del decreto antiriciclaggio, una di particolare rilievo riguarda la cancellazione dell’obbligo di registrazione dei dati, successiva all’adeguata verifica della clientela. Obbligo che rendeva particolarmente gravoso il compito dei professionisti, oberati di un carico di lavoro maggiore rispetto ai colleghi europei.
Dal 4 luglio 2017, invece, sarà sufficiente la semplice conservazione dei dati e dei documenti.
Tale obbligo di conservazione potrà essere distinto in:
È importante sottolineare come dati e informazioni, conservati ai sensi della normativa dell’antiriciclaggio siano utilizzabili, anche, a fini fiscali.
Nell’ottica della logica del sistema, la normativa vigente ha come precipuo scopo quello di contrastare la lotta al riciclaggio, prevedendo il coinvolgimento di diverse figure professionali, al fianco di soggetti afferenti l’area bancaria e finanziaria, a supporto dei soggetti istituzionalmente destinati all’attività di contrasto del fenomeno.
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